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DAS Elettronico per il 2023

La soluzione per i servizi di digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato in Lombardia

DAS elettronico (E-DAS): tutto quello che le aziende devono sapere

Per contrastare l’evasione fiscale e potenziare l’efficacia della lotta all’illegalità dei prodotti energetici, l’Agenzia delle Dogane ha previsto una semplificazione delle procedure attraverso il digitale: il passaggio dal DAS cartaceo a quello elettronico (E-DAS).

Il DAS – documento di accompagnamento semplificato – è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici.

A fine 2019, tramite il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre, il legislatore ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di semplificare le procedure legate a questo documento, prevedendo l’introduzione dell’obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica.

 

DAS elettronico: le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Dogane

Il 27 giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane ha indicato i nuovi termini per l’entrata in vigore dell’obbligo e-DAS, per il trasporto e la circolazione di altri prodotti assoggettati ad accisa finora esonerati.

Queste indicazioni seguono gli obblighi e-DAS già entrati in vigore per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante (dal 1° ottobre 2020) e per gli stessi denaturati per uso agricolo (1° marzo 2022).

 

L’obbligo del DAS telematico nazionale si estende a più soggetti

Dal 1° luglio 2022 coloro che trasportano nello Stato italiano i seguenti prodotti assoggettati ad accisa, trasferiti sfusi e usati per diversi impieghi, hanno adottato il DAS in forma esclusivamente telematica. I prodotti sono:

  1. Oli minerali definiti nell’art. 21 del TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise):
    • benzina con piombo – codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59;
    • benzina – codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 E 2710 11 49;
    • petrolio lampante o cherosene – codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
    • oli da gas o gasolio – codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
    • oli combustibili – codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69;
  1. GPL (Gas di petrolio liquefatti) definiti nell’art. 21, comma 2, lettera f) del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati, quindi: gas di petrolio liquefatti – codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;
  1. Prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 del TUA, se ricorrono i presupposti per la sottoposizione ad accisa e includendo ulteriori documenti di accompagnamento previsti per specifici casi.

La decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale è differita al 1° aprile 2023 per i trasferimenti nel territorio dello Stato di tutti prodotti assoggettati diversi da quelli sopra citati come oli lubrificanti, bitumi di petrolio e prodotti alcolici nonché dei prodotti assoggettati condizionati.

 

DAS telematico unionale: l’obbligo dal 2023

L’Agenzia delle Dogane con le determinazioni del 27 giugno si esprime anche in merito all’entrata in vigore dell’obbligo e-DAS in ambito unionale, che decorre dal 13 febbraio 2023.

In questo caso, l’ente doganale applica quanto previsto dall’art. 10 del TUA modificato con nuove disposizioni in vigore dal 14 dicembre 2021. Si tratta della circolazione di prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio italiano.
Tali sono sottoposti ad accisa, spediti da uno speditore certificato dallo Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato in Italia.

Il comma 3 dell’art. 10 precisa che la circolazione di questi prodotti deve avvenire con l’e-DAS. In pratica allo speditore certificato dallo Stato membro di spedizione spetta l’inserimento dei dati nel sistema informatizzato che emette l’e-DAS; a quest’ultimo è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

La circolazione dei prodotti inizia nel momento in cui questi lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione e termina nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito.
La conclusione della circolazione è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema informatizzato e da quest’ultima validata. La nota di ricevimento va inoltrata entro 24 h dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.

 

Prodotti esonerati dall’uso dell’e-DAS unionale

Come precisato dall’art. 10 del TUA, i prodotti già soggetti ad accisa in un altro Stato membro detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra l’Italia e lo Stato membro non sono considerati prodotti consegnati per scopi commerciali. Lo stesso discorso vale per quelli non disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trovano nello Stato italiano. Pertanto, in questi casi non bisogna provvedere all’emissione dell’e-DAS.

Anche i prodotti soggetti ad accisa in altri Stati non unionali, quindi extraeuropei, sono esonerati dall’e-DAS e da tutte le disposizioni descritte sopra.

 

Perché è importante il passaggio al DAS elettronico?

Un passaggio al digitale che non è un semplice aggiornamento delle procedure ma rappresenta un’importante semplificazione per le aziende.

Da ottobre 2020, ogni esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale deve aver adeguato i propri sistemi elettronici e deve darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente.

Il DAS elettronico o E-DAS è il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di benzina e gasolio usato come carburante che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dagli operatori interessati per ogni movimentazione di tali prodotti.

L’obiettivo finale del legislatore e dell’Agenzia non è solo quello di eliminare il documento cartaceo in un’ottica di digitalizzazione delle pratiche pubbliche, ma semplificare il lavoro da parte delle aziende e rendere i controlli dell’agenzia stessa più veloci.

 

Come funziona il DAS elettronico?

L’emissione dell’E-DAS avviene tramite lo scambio con l’Agenzia delle Dogane di una serie di messaggi e informazioni.

Il nuovo processo prevede l’abilitazione ai servizi dell’Agenzia delle Dogane tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), erogato attraverso il Portale Unico Dogane (PUD).

I servizi e le applicazioni legate a questo processo – sia che vengano effettuate direttamente o delegando un altro soggetto – richiedono sempre di disporre dell’identità digitale (SPID livello 2 o CNS). Inoltre, è necessario nominare il cosiddetto gestore, vale a dire il soggetto che gestisce le autorizzazioni ai servizi digitali.

Due sono i soggetti coinvolti: chi spedisce la merce, quindi sostanzialmente gli esercenti depositi commerciali, e i soggetti coinvolti come destinatari, ovvero gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati.

 

I vantaggi del DAS elettronico

Trattandosi di un sistema digitalizzato, permette di velocizzare il lavoro di entrambe le entità in gioco: tanto delle aziende che devono produrre il DAS quanto dell’Agenzia che deve effettuare i controlli.

Le semplificazioni per le aziende coinvolte stanno principalmente nella velocità di comunicazione con l’Agenzia. L’annullamento dell’e-DAS nel caso in cui il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore così la conferma dell’arrivo dei carburanti da parte del destinatario sono operazioni semplificate dal documento elettronico. È sufficiente trasmettere specifici messaggi elettronici al sistema dell’Agenzia per effettuare simili comunicazioni.

 

Il software C.A.T.A. Informatica per il DAS elettronico

Se i vantaggi della dematerializzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato – quindi del passaggio dai DAS cartacei all’e-DAS – sono indubbi, non sempre la gestione informatizzata dei documenti elettronici si rivela così semplice per le aziende. C.A.T.A. Informatica (da oltre 35 anni al fianco delle aziende con le migliori soluzioni di software gestionale pensate per aiutarle a lavorare meglio, in modo più efficace ed efficiente) offre una piattaforma software appositamente pensata per la corretta gestione del DAS elettronico.

Attraverso una soluzione semplice e nativamente integrata con l’Agenzia delle Dogane, la soluzione di C.A.T.A. Informatica permette di gestire tutti i processi legati al DAS elettrico, da quello ordinario che vede coinvolto speditore e destinatario alle procedure più complesse, come il rifiuto totale/parziale della merce o il cambio di destinazione spontaneo.

Sviluppato con tecnologie di ultima generazione, il software può essere utilizzato tanto su pc quanto da mobile, e permette di gestire le comunicazioni e gli avvisi connessi all’e-DAS tramite e-mail, messaggi o notifiche direttamente sullo smartphone.

L’azienda offre inoltre un servizio di assistenza specialistica che unisce competenze tecniche e normative con elevata specializzazione; il servizio di teleassistenza permette di mettersi in contatto con esperti dedicati pronti ad aiutare i Clienti in tempo reale su eventuali difficoltà riscontrate e/o nella gestione di particolari casistiche.

Il modulo software di gestione degli E_DAS è solo l’ultimo degli aggiornamenti rilasciati dai laboratori di CATA; la piattaforma di Digitalizzazione delle Accise di CATA copre infatti tutti i processi specifici coinvolti: Telematizzazione Registri di carico e scarico, Gestione E-AD in emissione e ricezione, stampa e vidimazione registri, etc.; La specializzazione di CATA in questo ambito è rivolta alle imprese che trattano prodotti energetici, alcoli e tabacchi.

Punto di riferimento per e-DAS a Varese

    Richiesta preventivo
    1. Come possiamo aiutarti, indica il servizio richiesto: telematizzazione registri accise per Alcoli e Prodotti Petroliferitelematizzazione documenti di accompagnamento merce soggetta ad accise cioè E-AD e E-DASservizio in full outsourcing su tutto il processoAltro specificare nello spazio sotto
    2. * Campo richiesto

    DAS elettronico gasolio agricolo Varese (VA)

    In riferimento alla Determinazione Direttoriale 49575/RU  del 24 Dicembre 2021, l’utilizzo dei documenti di accompagnamento in forma elettronica (EDAS), per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa è stato prorogato alle seguenti date:

    1 marzo 2022 – Per benzina e gasolio usati come carburante denaturati utilizzati in ambito agricolo;

    30 Giugno 2022 – Per benzina e gasolio utilizzati per riscaldamento o per altri impieghi diversi da quelli gia’ previsti al primo punto e per l’autotrazione;

    30 Giugno 2022 – Per oli lubrificanti e bitumi di petroli.

    Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane con la Determinazione prot. 494575/RU del 24 Dicembre 2021 ha disposto il rinvio dell’obbligo dell’e-DAS per i carburanti agricoli al 1 Marzo 2022:
    a) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, dei prodotti indicati all’articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 denaturati e utilizzati in ambito agricolo, è differita al 1° marzo 2022.
    I successivi punti b) e c) della stessa Determinazione rinviano al 30 Giugno 2022 l’obbligo per i restanti prodotti soggetti ad accisa, indicati dagli Artt. 10-12 del T.U. Accise (L.504-1995), o soggetti ad imposta di consumo, indicati dagli Artt. 61-62 del T.U. Accise (L.504-1995), In queste due categorie sono compresi:

    • il gasolio uso riscaldamento;
    • il gas di petrolio liquefatto uso autotrazione e uso riscaldamento;
    • gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione
    • i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);
    • gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica;
    • gli oli lubrificanti ed i bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

    Si presume che l’Agenzia delle Dogane emanerà ulteriori provvedimenti di dettaglio per l’introduzione dell’obbligo dell’e-DAS relativamente ai prodotti per i quali l’emissione del DAS cartaceo è tuttora facoltativa (GPL, oli lubrificanti, bitumi, ecc.).

    Approfondisci DAS Elettronico e la telematizzazione accise

    Cos’è il Das Elettronico

    Secondo la normativa, la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS elettronico o E-DAS) deve essere trasmessa utilizzando un apposito sistema elettronico di elaborazione per il colloquio telematico con il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane.

    È un provvedimento, introdotto in Italia a partire dal 1 giugno del 2008, che coinvolge tutte le aziende che trattano prodotti derivati del petrolio e dell’alcol. All’interno di queste due macro categorie, i soggetti coinvolti si distinguono in base all’inquadramento fiscale loro assegnato dall’Agenzia delle Dogane. Ad ogni modo, tutte le aziende operanti nei due settori coinvolti dalla normativa, a prescindere dal differente inquadramento fiscale, sino all’introduzione del nuovo adempimento telematico, avevano l’obbligo di redigere un registro cartaceo, al cui interno dovevano essere riportati tutti i movimenti di carico e scarico sostenuti dall’azienda. Tale registro aveva valore fiscale e veniva richiesto dalle autorità in caso di ispezioni presso l’azienda. La telematizzazione delle accise altro non è, che la semplice trasposizione informatica di questo registro.

    Cos’è la Telematizzazione delle accise?

    È un provvedimento, introdotto in Italia a partire dal 1 giugno del 2008, che coinvolge tutte le aziende che trattano prodotti derivati del petrolio e dell’alcol. All’interno di queste due macro categorie, i soggetti coinvolti si distinguono in base all’inquadramento fiscale loro assegnato dall’Agenzia delle Dogane. Ad ogni modo, tutte le aziende operanti nei due settori coinvolti dalla normativa, a prescindere dal differente inquadramento fiscale, sino all’introduzione del nuovo adempimento telematico, avevano l’obbligo di redigere un registro cartaceo, al cui interno dovevano essere riportati tutti i movimenti di carico e scarico sostenuti dall’azienda. Tale registro aveva valore fiscale e veniva richiesto dalle autorità in caso di ispezioni presso l’azienda. La telematizzazione delle accise altro non è, che la semplice trasposizione informatica di questo registro.

    Quali sono le finalità del progetto?

    Razionalizzare e standardizzare gli adempimenti fiscali, dematerializzare e semplificare i processi documentali (eliminazione del cartaceo), velocizzare/ridurre i processi e i costi connessi, razionalizzare i flussi informativi con altri enti/amministrazioni.

    Quali sono i benefici del progetto?

    Standardizzazione dei dati e razionalizzazione dei flussi informativi tra amministrazione ed utenza, eliminazione del front-office, rilevazione e comunicazione all’utenza degli errori di compilazione, uniformità di trattamento, eliminazione delle scritturazioni dei movimenti sui registri, eliminazione della bollatura dei DAA e dei DAS, eliminazione del visto sulla terza copia del DAA, virtualizzazione dei contrassegni, telematizzazione dei documenti di accompagnamento, gestione “real-time” delle garanzie prestate sulla circolazione, facilità per l’Agenzia nel monitoraggio della circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa.

    Come si appura un E-AD in ricezione o come telematizzare un E-ad in emissione senza dover entrare nel sistema delle dogane

    Attraverso l’integration Service, è possibile inviare un E-Ad all’agenzia delle dogane o appurarne l’esito in via immediata, senza dover accedere all’ interno del servizio telematico doganale e nella sezione EMCS.

    Differenze tra Annullamento e Cambio di destinazione di un E-AD

    Quando si emette un documento, l’applicativo Cata permette due funzioni:

    1. Annullamento, procedura applicabile solo entro 3 ore dall’emissione del documento
    2. Cambio di destinazione, procedura non soggetta a nessun vincolo temporale

    Cosa deve fare il mittente quando un destinatario rifiuta un Ead?

    Quando i destinatari rifiutano la merce ricevuta, I mittenti sono tenuti a generare un cambio di destinazione a sè stessi e nel momento in cui la merce torna nel magazzino dei mittenti, quest’ultimi saranno tenuti ad appurare la merce e inviare l’esito all’agenzia delle dogane.

    Come inviare i movimenti in via telematica senza dover accedere sul sistema delle dogane?

    Al pari dei documenti, l’integration service dei registri permette alle aziende di inviare in via telematica e con esito immediato, tutti i movimenti mensili generati senza dover accedere all’interno del servizio telematico doganale.

    Cosa fare quando scade la password del servizio telematico doganale?

    Ogni tre mesi, gli utenti sono tenuti a modificare la password del servizio telematico doganale e in automatico si aggiornerà sull’applicativo Cata.
    Qualora la password scadi, l’utente è tenuto sempre a modificare la propria password sul servizio telematico doganale e successivamente dovrà inserire la password all’interno del applicativo. Il non aggiornamento della password non permetterà l’invio dei dati all’agenzia.